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Decreto carburanti del 26 agosto 2026: tassazione degli extraprofitti o ennesima toppa?

Il dibattito pubblico delle ultime settimane ruota attorno alla tassazione degli extraprofitti. Il provvedimento effettivamente adottato non ne contiene traccia: contiene un obbligo di anticipazione finanziaria a carico di due società, commisurato a imposte dovute da soggetti terzi. È una figura diversa, e merita di essere qualificata per quello che è.

1. Il provvedimento

Il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, riduce l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a 532,90 euro per mille litri per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre 2026, estendendo la misura anche ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel.

Gli oneri sono quantificati dallo stesso decreto in 105,6 milioni di euro per il 2026 e 1,2 milioni per il 2028. A questi si aggiungono 22,1 milioni per il rifinanziamento del credito d’imposta in favore dell’autotrasporto merci per conto terzi, il cui stanziamento complessivo passa da 364,1 a 386,2 milioni.

La misura di sostegno dura dieci giorni. La norma che ne assicura la copertura, invece, non ha termine finale. È l’articolo 2.


2. Il meccanismo dell’articolo 2

La disposizione impone alle società individuate al comma 2 il versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell’esercizio precedente a quello di corresponsione.

L’importo è pari al 39 per cento di quanto sarebbe dovuto se gli utili deliberati fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto — precisa il comma 4 — della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile. Il versamento va effettuato entro il 30 novembre di ogni anno, senza possibilità di compensazione.

A fronte del versamento, il comma 7 riconosce alla società un credito d’imposta di pari ammontare, scomputabile dalla data dell’effettiva corresponsione degli utili in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate sulla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive su titoli in gestione accentrata, la società comunica agli intermediari la quota di credito riferibile agli utili da essi corrisposti; l’intermediario la utilizza in diminuzione delle somme da versare all’erario, e tale utilizzo si considera effettuato dalla società.

Il comma 9 chiarisce che il versamento anticipato non modifica presupposto, aliquote e modalità di applicazione delle imposte sugli utili. Il comma 13 aggiunge che non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci né corresponsione anticipata degli utili, restando ferme le ordinarie disposizioni sulla tassazione in capo ai percettori.


3. Un esempio numerico

Si consideri un azionista titolare di 1.000 azioni, con cedola deliberata di 0,25 euro per azione e pagamento previsto nel 2027. Il dividendo lordo di sua spettanza è pari a 250 euro; l’imposta sostitutiva del 26 per cento ammonta a 65 euro; l’accredito netto è di 185 euro.

Momento

Chi versa

Importo

30 novembre 2026

la società, con denaro proprio

25,35 € (39% di 65)

2027, stacco cedola

l'intermediario trattiene all'azionista

65,00 €

subito dopo

l'intermediario versa all'erario

39,65 € (65,00 − 25,35)

 

Il gettito complessivo per l’erario resta 65 euro: esattamente quanto sarebbe stato incassato in assenza della norma. Cambia il momento dell’incasso e cambia il soggetto che ne sopporta l’onere finanziario nell’intervallo.

Va sottolineato un punto che sfugge nella narrazione corrente: la società non è sostituto d’imposta rispetto ai dividendi su azioni in gestione accentrata. L’imposta sostitutiva ex art. 27-ter è applicata dagli intermediari depositari, non dall’emittente. La società, in quella catena, non trattiene nulla e nulla deve.


4. Il perimetro soggettivo

Il comma 2 individua i soggetti obbligati mediante il concorso di quattro requisiti: soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) TUIR residenti nel territorio dello Stato; società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato; ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro sulla base dell’ultimo bilancio approvato; esercizio, diretto o tramite imprese del perimetro di consolidamento, di attività lungo la filiera degli idrocarburi, del gas naturale, di altri prodotti energetici o dell’energia elettrica.

L’applicazione congiunta di tali requisiti restringe l’ambito a due gruppi. Sulla base dei bilanci 2025, le uniche società energetiche italiane con ricavi consolidati superiori alla soglia sono due; la terza per dimensione si colloca a circa 15 miliardi, oltre sessantacinque miliardi al di sotto della seconda.



Il requisito della controllante residente tenuta al consolidato produce un secondo effetto, di rilievo sistematico: restano estranee all’obbligo le articolazioni italiane di gruppi multinazionali che operano nella distribuzione dei prodotti petroliferi, in quanto non capogruppo e non tenute a redigere in Italia un bilancio consolidato. Sono cioè esclusi operatori significativi proprio del mercato che il decreto dichiara di voler calmierare.


5. La disciplina transitoria

Il secondo periodo del comma 1 estende l’obbligo, limitatamente al primo periodo d’imposta, alle ritenute e imposte sostitutive relative a utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, con corresponsione prevista dopo il 31 dicembre 2026.

È la disposizione che produce l’effetto di cassa nel 2026: senza di essa, il meccanismo a regime non avrebbe generato alcuna entrata nell’esercizio in corso. Il comma 5 completa il quadro stabilendo che le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione non incidono sull’obbligo.

Non si tratta di retroattività in senso proprio, poiché la norma non assoggetta a imposizione un fatto passato ma incide sulle modalità di versamento di imposte future. Resta che il presupposto dell’obbligo è ancorato a un atto deliberativo già perfezionato e non più modificabile dai destinatari: un profilo che l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente presidia, sia pure con norma di rango ordinario e come tale derogabile.


6. L’effetto finanziario

L’anticipazione produce entrata netta soltanto nel primo esercizio di applicazione. Dal secondo, il versamento annuale si accompagna allo scomputo del credito maturato nell’anno precedente, e le due partite tendono a compensarsi.

L’art. 3, comma 2, provvede agli oneri, per gli anni 2026 e 2027, «a valere sulle maggiori entrate di cui all’articolo 2». La formulazione merita attenzione: l’art. 2, per come è costruito, non genera maggiori entrate in senso sostanziale, poiché a ogni versamento corrisponde per definizione un credito d’imposta di pari ammontare. La sostenibilità della copertura per l’annualità 2027 è, in sede di conversione, la prima verifica che il Servizio bilancio delle Camere sarà chiamato a compiere.


7. La qualificazione

Il tributo sui dividendi ha come presupposto il possesso del reddito di capitale e come soggetto passivo l’azionista percettore. La società obbligata all’anticipazione non ne è soggetto passivo, non ne è sostituto e non manifesta, con riferimento a quell’imposta, alcuna capacità contributiva propria.

Ciò che il decreto impone non è dunque un’imposta, né un acconto d’imposta in senso tecnico: è un’obbligazione autonoma di versamento, parametrata a un debito tributario altrui non ancora sorto, con restituzione integrale in forma di credito e senza remunerazione dell’anticipazione. La formula legislativa lo conferma: si tratta infatti di un “versamento anticipato di somme commisurate”.

La figura corrispondente è quella del prestito forzoso, o anticipazione coattiva. Rientra fra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost., e la riserva di legge è soddisfatta. Il presupposto della sua individuazione, tuttavia, non è la ricchezza del soggetto obbligato, ma la sua capienza di cassa e la prevedibilità di un flusso futuro. Il costo effettivo per l’obbligato si riduce all’onere finanziario dell’anticipo — non remunerato — e all’indeducibilità del versamento ai fini IRES e IRAP prevista dal comma 12.


8. Il confronto con il dibattito in corso

Nessuna delle due ipotesi di prelievo sugli extraprofitti discusse in queste settimane ha assunto forma normativa. L’iniziativa di fonte europea, promossa da una lettera congiunta di più ministri delle finanze, sconta il vincolo dell’unanimità in materia fiscale, e la Commissione ha già rilevato che la materia rientra nella competenza degli Stati membri. L’ipotesi nazionale relativa al settore bancario è stata presentata in due formulazioni alternative — prelievo sugli utili e prelievo sul margine di interesse — che individuano basi imponibili radicalmente diverse, e prevede un criterio soggettivo per graduatoria dimensionale che pone evidenti questioni di ragionevolezza.

Il confronto con l’esperienza spagnola è istruttivo non sul piano dell’opportunità politica, ma su quello della tecnica legislativa: l’imposta introdotta nel 2022 sui ricavi da margine di interesse e commissioni nette è stata prorogata nel 2024 e ridisegnata con aliquote progressive per scaglioni dimensionali, dall’1 al 7 per cento. Base imponibile determinata, graduazione delle aliquote, orizzonte pluriennale iscritto a bilancio. In poche parole la differenza tra una vera norma e un annuncio.

 

Riferimenti: D.L. 26 agosto 2026, n. 153 (GU Serie Generale n. 197 del 26 agosto 2026), artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 27 e 27-ter; d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3. Dati di bilancio 2025 delle società energetiche quotate: elaborazione Centro Studi CoMar.

Il presente contributo ha finalità informative e non costituisce parere legale. Il decreto è in corso di conversione: il testo può essere modificato.

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